ROMA – Adeguamento prevenzione incendi edilizia scolastica. Pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2016 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica.
Il decreto in vigore da oggi, riporta scadenze per l’attuazione delle disposizioni del decreto 26 agosto 1992 su edifici scolastici adibiti o esistenti in date differenti e che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi. Ciò, visti gli art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (“che prevede che l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui
al richiamato art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016“); il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012.
Per quanto riguarda gli edifici e i locali adibiti ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono adeguarsi entro tre mesi ai punti del decreto del 26 agosto 92 7.0-8-9.2-10-12. Le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i Lavori pubblici del 18 dicembre 1975 devono adeguarsi entro sei mesi alle prescrizioni del ’92 previste dai punti 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3.
Quelle realizzate tra il decreto 18 dicembre 1975 e l’entrata in vigore del decreto del ’92 devono adeguarsi entro sei mesi ai punti 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3. Quelle realizzate dopo il decreto del 1992 attuano tutte le misure elencate.
In ogni caso tutti i provvedimenti elencati “devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016”.
Per quanto riguarda la valutazione dei progetti: “Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b);
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151″.
Sono esentati dall’adeguarsi dagli adempimenti elencati dal decreto gli edifici che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiamo il certificato di prevenzione incendi, “in corso di validità , o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”. Per quelli in corso di adeguamento con progetto approvato deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività.
Info: Decreto 12 maggio 2016 GU 25 maggio 2016
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Source: Quotidiano Sicurezza
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