ROMA – Scuola-lavoro. Pubblicata da Inal la circolare n.44 del 21 novembre 2016 che riporta chiarimenti in merito al regime assicurativo per gli studenti che si trovano in progetti scuola-lavoro, indennizzabilità dei casi di infortunio, denuncia dell’evento.
Assicurazione scuola-lavoro
Oggetto della circolare sono i progetti didattici che prevedono l’alternanza scuola lavoro per gli studenti tra i 15 e i 18 anni, progetti inseriti nel sistema formativo dalla Legge 13 luglio 2015 n.107 e per i quali quindi sono resi necessari chiarimenti in merito alla trattazione dell’obbligo assicurativo sugli infortuni sul lavoro.
Dato per assodato che (art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124) tutti gli studenti di scuole secondarie e delle Università sono assicurati obbligatoriamente a Inail, e chiarito che nel caso di istituti pubblici la gestione è per conto dello Stato mentre nel caso di non statali la gestione è su versamento di premio unitario, Inail chiarisce che:
“Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U”. Per le scuole pubbliche vige la gestione per conto dello stato, mentre per le private l’alternanza scuola-lavoro va rendicontata nel numero di studenti partecipanti tramite il servizio online Regolazione alunni.
Sui casi indennizzabili così chiarisce Inail: “Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro,
premesso che, ai sensi dell’art.1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima”.
Si tratta quindi di casi di infortunio accaduti in ambiente di lavoro e quindi indennizzabili. Indennizzabili non solo nei locali dell’azienda ma anche negli altri luoghi al chiuso o all’aperto nei quali la mansione viene svolta, e ancora, indennizzabili anche nei casi in itinere nel tragitto scuola-lavoro. Non invece casa-lavoro o lavoro-casa.
La denuncia dell’infortunio spetta al dirigente scolastico (salvo convenzioni differenti), che dovrà ricevere comunicazione dell’incidente dall’interessato o dal soggetto che lo ospita sul lavoro.
Formazione e TU
Anche per gli studenti ovviamente vige il Testo Unico sicurezza lavoro (art.2 comma 1 lett. a) in quanto equiparati e devono essere formati ai sensi dell’articolo 37 in base ai contesti nei quali si troveranno.
Info: Inail circolare n.44 del 21 novembre 2016
Source: Quotidiano Sicurezza
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