Pubblicata dal Ministero della Salute una nota del 20 febbraio 2019 che riporta indicazioni sull’etichettatura dei prodotti disinfettanti commercializzati.

La nota indica che gli articoli che riportano in etichetta un’azione disinfettante sono classificabili come biocidi e ciò vale anche per gli articoli definiti dal termine “sanitizzante/sanificante”.

Tali prodotti possono essere quindi commercializzati solo dopo autorizzazione del Ministero della Salute o della Commissione Europea e riportando in etichetta:

  • “PRODOTTO BIOCIDA (PT-…) AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012);

    oppure:

  • Presidio medico chirurgico Registrazione n…………del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)”.

Ciò che non riporterà le diciture citate non potrà essere considerato disinfettante/biocida ma detergente.

Info: Ministero Salute nota 20 febbraio 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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