Pubblicata da Inps la circolare n.49 del 5 aprile 2019 con istruzioni per la domanda di congedo straordinario per i lavoratori del privato, figli di persona con disabilità e non conviventi.
La nota deriva dall’adeguamento della normativa a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 che è intervenuta sull’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo la possibilità di accettare la domanda del non convivente chiedendo l’obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo. In assenza di altri familiari che potrebbero richiederlo, impossibilitati per “mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti”.
Questi alcuni dei passaggi della sentenza riportati dalla circolare Inps: “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”.
“Tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti”. “Il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa”.
La circolare riporta il nuovo ordine di priorità per l’assegnazione del congedo, che va dal “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” fino a uno dei figli ancora non conviventi.
Secondo le nuove disposizioni al momento della domanda il figlio dovrà dichiarare di provvedere alla convivenza entro l’inizio del periodo di fruizione.
La norma varrà a partire dai rapporti non esauriti alla data di pubblicazione della sentenza.
Info: circolare Inps n.49 del 5 aprile 2019
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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