Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.7 del 6 maggio 2019 con chiarimenti sull’applicazione in sede di vigilanza di quanto disposto in merito a benefici normativi e contributivi dall’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006.

Il comma sul quale vengono riportati chiarimenti è il seguente: ““a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il tema è stato già trattato dall’Ispettorato con la circolare n.3/2018 sulla “mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza”.

L’Ispettorato chiarisce che ai fini della verifica del beneficio debba essere considerato il trattamento economico/normativo garantito ai lavoratori, non l’applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative: “si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006″. A prescindere dal contratto collettivo o dalla sua formale indicazione in sede di assunzione.

In ogni caso lo scostamento da quanto previsto dai contratti collettivi causerà la perdita del beneficio.

Info: Inl, circolare n.7 del 6 maggio 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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