La gestione di ogni dettaglio necessario alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori rientra negli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti indicati dall’articolo 18 del Testo Unico sicurezza.

Così l’articolo 18 comma a: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo”.

All’argomento è riservato l’articolo 41 del TU che pone i criteri basilari e inderogabili riguardanti la sorveglianza, che deve essere effettuata quando previsto dalla normativa o quando richiesta dal lavoratore e confermata dal medico competente, e può configurarsi in:

  • visite preventive e periodiche, pre assuntive e precedente alla ripresa del lavoro per assenza superiore ai 60 giorni;
  • visita su richiesta ritenuta correlata ai rischi;
  • visita per cambio di mansione:
  • per cessazione.

La visita può comprendere “esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”. può annoverare la verifica di assenza di alcol dipendenza o dipendenza da sostanze stupefacenti. Quattro i giudizi finali: idoneità, idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea e inidoneità permanente.

Le risultanze delle visite vanno conservate nella cartella sanitaria di rischio.

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FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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