Pubblicata da Inps la circolare n.4 del 13 gennaio 2020 con indicazioni sull’estensione dell’indennizzo per cessazione attività commerciale disposta dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

La nota ricorda che per effetto del citato provvedimento, dal 3 novembre 2019 possono presentare domanda di indennizzo anche i titolari di attività cessata da gennaio 2017 in possesso dei requisiti requisiti previsti dall’articolo 2 del D.lgs n. 207/1996. La decorrenza sarà in ogni caso 1°dicembre 2019.

Le indicazioni Inps riguardano quindi le domande di indennizzo rigettate per essere antecedenti a gennaio 2019. Dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali competenti.

Inps: circolare n.4 del 13 gennaio 2020

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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