Inps con messaggio n.2371 del 22 giugno 2021 ha pubblicato indicazioni per l’assegno temporaneo figli minori così come disposto dal Decreto-legge n. 79/2021.

L’’Assegno temporaneo viene erogato da Inps ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69.

Questi i requisiti:

  • figli minori di 18 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • residenza in Italia da almeno due anni anche non continuativi, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • Isee.

Gli importi saranno calcolati su soglie Isee, questi i limiti:

  • 167,5 euro per ogni figlio fino a due e 217,8 per numero di figli superiore a due in caso di Isee fino a 7mila euro;
  • beneficio non erogato con Isee sopra i 50mila euro.

Domande entro il 31 dicembre 2021 con procedura aperta dal 1°luglio 2021, arretrati corrisposti a domande inviate fino al 30 settembre 2021.

L’assegno è compatibile con Reddito di cittadinanza e con altre misure di sostegno alle famiglie erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Verrà erogato d’ufficio da Inps ai precettori del Rdc.

Le modalità di presentazione delle domande sono le abituali Inps:

  • portale web;
  • Contact Center Integrato;
  • gli Istituti di patronato.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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