Pubblicata da Inps e segnalata dal Ministero del Lavoro la circolare n.115 del 2 agosto 2021 con prime indicazioni sull’esonero contributivo per contratto di rioccupazione previsto dall’art. 41 del Decreto Sostegni Bis.

Articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (commi da 5 a 9). Prime indicazioni.

La misura riguarda i datori di lavoro del privato, non il settore agricolo, il lavoro domestico e le imprese del settore finanziario. Le nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione devono avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

L’esonero contributivo è del 100%, non per i contributi Inail, fino a 6mila euro annui. La procedura di richiesta sarà rilasciata da Inps a settembre.

Il beneficio non potrà essere fruito dal datore di lavoro se l’assunzione, anche in caso di tempo indeterminato verrà effettuata con tipologie contrattuali differenti, come ad esempio apprendistato, trasformazione di un contratto già in essere. Si tratta di un contratto semestrale, un progetto individuale stipulato con il consenso del lavoratore basato sulle sue competenze professionali.

Così Inps: “il contratto di rioccupazione va considerato un genus speciale di rapporto a tempo indeterminato, che, in quanto tale, segue autonome regole riguardanti sia gli obblighi tra le parti che gli oneri contributivi”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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