Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2021 il Dpcm 17 dicembre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. In vigore dal 17 dicembre 2021.

Il Dpcm integra il Dpcm 17 giugno con quanto disposto dal decreto 26 novembre in materia obbligo vaccinale, green pass rafforzato e controlli.

Disciplina la gestione del super green pass nel caso in cui risulti positiva una persona che ne è in possesso e ne prevede la revoca momentanea: “La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata”.

Possibiiltà di rettifica da parte delle strutture sanitarie in caso di positività erronea.

Introduce quindi modifiche al Dpmc 17 giugno con disposizioni in essere o nuove riguardanti:

  • app e lettura della certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione per l’accesso agli ambienti di lavoro;
  • possibilità di consegna della copia del certificato verde rafforzato al datore di lavoro per la lettura;
  • verifica green pass rafforzato strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e strutture penitenziarie tramite funzionalità indicate del Ministero della Salute: per il lavoratori nelle proprie sedi o per le strutture nelle quali i lavoratori subordinati prestano servizio;
  • funzionalità di verifica automatica attivate anche per le PA non aderenti a NoiPA;
  • “il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati”;
  • la verifica dei certificati degli esterni che lavorano nelle strutture citate, non di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni, deve avvenire con esibizione di documenti rilasciati;
  • conferma della procedura di verifica in atto nelle scuole integrata con SIDI;
  • procedura di verifica automatizza del Ministero della Salute per gli esercenti professioni sanitarie, gestite dalle Federazioni nazionali professionali previo accreditamento: “qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, che determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, ne da’ comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro o alla struttura che nell’ambito dell’azienda esercita le funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e organizzative adeguate”.

Si ricorda che “tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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