Modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’Importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del TU 81/08. È l’oggetto della nota del Ministero del Lavoro n. 10084 del 18 maggio 2016.
Per la revoca della sospensione*, è necessario, oltre al rispetto delle altre condizioni definite dalla norma dall’art. 22, co. 4, lett. c) D.Lgs n. 151/2015, anche l’effettuazione del pagamento di una somma aggiuntiva, su richiesta di parte, nella misura del 25% del totale. In più, un ulteriore 5% va corrisposto entro i 6 mesi dal giorno di presentazione dell’istanza di revoca.
Scaduti i 6 mesi l’importo diviene esigibile considerato che l’atto di revoca della sospensione che concede il pagamento dilazionato acquista efficacia di titolo esecutivo. Sulla somma dovuta, dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi, si applicano gli interessi al saggio legale di cui al codice civile.
In attesa che Equitalia rilasci i nuovi codici per l’iscrizione a ruolo, la nota del Ministero rappresenta che i codici attualmente in uso per la maxisanzione (1P45 per il 698T, 2Y25 per il 79AT) non possono essere utilizzati per le somme di cui all’art. 14, co. 4, lett. c) del TU 81/08.
E aggiunge che, in considerazione della maturazione degli interessi legali e della gestione delle iscrizioni di tali somme in minute separate, “appare necessario che il personale ispettivo trasmetta le pratiche di sospensione all’ufficio legale e del contenzioso che ha sede nel luogo di accertamento dell’illecito nel termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre” (in modo da permettere la verifica dell’eventuale effettuazione del pagamento entro il termine di legge).
Appare opportuno, conclude la nota, proprio per l’esigenza di tempestività di iscrizione a ruolo, che le pratiche “vengano trasmesse con la massima urgenza e gestite autonomamente rispetto al rapporto ex art. 17 legge 689/1981 avente ad oggetto gli illeciti rilevati nell’ambito del medesimo accertamento”.
* Si riporta, in proposito, parte della circolare 12 ottobre 2015, n. 26 – D.Lgs. n. 151/2015, articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale) – indicazioni operative. Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. “La disposizione modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero” e di euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza”.
Info: (Olympus) Ministero Lavoro nota 18 maggio 2016 n.100084
Source: Quotidiano Sicurezza
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