È entrato in vigore il 14 giugno il regolamento 12.05.2016, n. 101 del Ministero dell’Ambiente a proposito degli 1) articoli pirotecnici e delle modalità di raccolta, smaltimento e distruzione dei prodotti esplodenti,
compresi quelli scaduti, e dei 2) rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso.
La materia coinvolge le attività nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
L’art. 1 del Decreto anticipa che il regolamento non si applica agli articoli pirotecnici utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai Vigili del Fuoco; a quelli impiegati nell’industria aeronautica e spaziale; alle capsule a percussione utilizzati nei giocattoli; agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7; in del recepimento della Direttiva 93/15/CEE; alle munizioni.
Gli Artt. 3 e successivi definiscono gli obblighi dell’utilizzatore, del distributore di articoli pirotecnici, del fabbricante e dell’importatore di articoli pirotecnici.
Ci è sembrato opportuno fermare l’attenzione dei nostri lettori sulle disposizioni particolari per alcune categorie dei pirotecnici (Art. 8).
Per esempio: a) gli articoli scaduti, in disuso o comunque non più utilizzabili e b) i rifiuti presenti a bordo delle unità navali – “devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo”; c) gli articoli per autoveicoli… rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici*.
I dispositivi per autoveicoli “sono neutralizzati prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo smaltimento (dove non possono essere utilizzati Ndr). Quelli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli “sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività”.
* “Il loro smaltimento è a carico dei gestori dei centri di raccolta di cui all’art. 3, co 1,lettera p), del DLgs 24 giugno 2003, n. 209”.
Info: GU 14 giugno 2016 Decreto 12 maggio 2016 n.101
Source: Quotidiano Sicurezza
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