ROMA – Assoggettabilità all’attività n.58 dell’Allegato I del Dpr 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili. Pubblicati dai Vigili del Fuoco con nota 11973 del 5 ottobre 2016 dei chiarimenti in merito agli adempimenti per la prevenzione incendi riguardanti le sorgenti di radiazioni mobili di cui all’articolo 27 comma 1-bis del Dlgs 230/95 (attuazione Euratom – Radiazioni ionizzanti).
La nota richiamando il Dpr 151/2011 che ha previsto al punto 58 dell’Allegato I l’assoggettamento delle pratiche previste dal Dlgs 230/95, chiarisce che tale assoggettamento è da riferirsi anche alle pratiche indicate dall’articolo 27 del Dlgs 230/95, per le quali sono previste le procedure autorizzative presso il Comando provinciale dei VVF competente.
È il buon esito di tali procedure quindi, che “costituisce titolo autorizzativo all’impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso più siti luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica”.
La nota tocca anche l’argomento Scia e valutazione progetto, e ricorda che in fase di valutazione e di Scia “dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza anticendio adottate presso la sede di detenzione e presso le sedi di utilizzo” e che “il comando provinciale VVF potrà infine richiedere al responsabile dell’attività l’obbligo di invio di notifica preventiva”.
Ultimo argomento affrontato concerne le ditte terze presso le quali vengono utilizzate le sorgenti mobili, ditte a loro volta già assoggettate al Dpr 151/2011. La nota ricorda la valutazione del rischio incendio in conseguenza del rischio aggiuntivo (Dm 7 agosto 2012) e le relative misure di sicurezza ed emergenza.
Info: Norme prevenzione incendi – Assoggettabilità sorgenti radiazioni mobili
Source: Quotidiano Sicurezza
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