Pubblicata da Inps la circolare n.37 del 24 febbraio 2021 con indicazioni operative circa i termini per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale per i lavoratori del materiale rotabile ferroviario impegnati nella bonifica dell’amianto, così come modificato dalla Legge di bilancio 2021.
Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
Oggetto della circolare è il beneficio derivante dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257 che è stato riconosciuto tramite l’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015 (modificato dall’articolo 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati.
Viene riconosciuto per il periodo di bonifica e i dieci anni successivi, con continuità di rapporto di lavoro in essere.
I chiarimenti Inps riguardano la certificazione tecnica Inail, la documentazione dal datore di lavoro, strutture territoriali Inps e comunicazioni in accordo con Inail, le scadenze del 30 settembre 2021.
Questo l’indice della circolare:
- “Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Modifiche al procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale. Indicazioni per le Strutture territoriali;
- Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi al beneficio;
- Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio”.
Info: circolare Inps n.37 del 24 febbraio 2021
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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Source: Quotidiano Sicurezza
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