ROMA – Pubblicato da Inps il 21 giugno 2016 il messaggio n.2769 che fornisce istruzioni e indicazioni per la domanda per i benefici previdenziali da presentare entro il 30 giugno 2016 per i lavoratori ex occupati in imprese di scoibentazione e bonifica amianto; affetti da patologia asbesto correlata.
Il messaggio si riferisce a quanto disposto dal decreto del 29 aprile 2016 pubblicato in GU lo scorso 10 giugno (in merito alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Stabilità 2016) che ricordiamo ha definito “i i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2018, dei lavoratori di cui all’art. 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione”.
Così l’articolo 1 comma 117 citato “In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”.
Destinatari del provvedimento come indicato dalla circolare Inps sono quindi i lavoratori:
“a) che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 5;
b) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con i benefici di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018”.
I benefici di cui possono godere sono: sussidio per accompagnamento alla pensione (dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018), decorrenza alla pensione di anzianità anni 2016, 2017 e non oltre il 31 dicembre 2018.
“Ai trattamenti pensionistici di anzianità […] si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in particolare dall’articolo 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico”.
“Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”. Inps indica quindi i dettagli e i termini per presentare le domande. La scadenza come detto è il 30 giugno 2016. Il modulo utilizzabile è l’AP99. Le domande possono essere presentate anche tramite patronato. In caso di diniego del beneficio, si potrà ricorrere presso la Sede competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento.
Info: Inps messaggio n.2769 del 21 giugno 2016
Source: Quotidiano Sicurezza
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