ROMA – Caporalato. È stato approvato dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2016 il disegno di legge sul contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, disegno di legge già approvato dal Senato e del quale si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Repressione penale del caporalato, tutela delle vittime, tutela lavoratori agricoli. Le misure introdotte dai dodici articoli del nuovo provvedimento partono dalla ridefinizione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (su art.603 bis del codice penale). In particolare viene riformulata la fattispecie penale (uno-sei anni e multa da 500 a 1000 euro per lavoratore reclutato), che prescinde dai comportamenti violenti o minacciosi e che si configurerà anche con reclutamento per intermediazione.

Ancora per quanto riguarda la fattispecie di reato “una fattispecie di caporalato caratterizzata dall’utilizzo di violenza o minaccia; è soppresso il vigente riferimento all’intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato)”.

Gli indici di sfruttamento saranno integrati dalla difformità di pagamenti e retribuzioni, inseriti nel Codice penale i nuovi articoli 603-bis 1 e bis 2 sulle attenuanti e sulle ipotesi di confisca obbligatoria, quindi controllo giudiziario dell’azienda, arresto obbligatorio in flagranza per intermediazione o sfruttamento con violenza e minacce, responsabilità amministrativa degli enti.

Sicurezza lavoro: “In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale. In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla disposizione vigente è soppresso l’avverbio “particolarmente”, da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice”.

Per quanto riguarda la tutela delle vittime del caporalato viene prevista l’assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische, con le vittime che diventano di conseguenza destinatarie delle risorse del Fondo.

Per i lavoratori agricoli, ampliato e integrato l’elenco delle condizioni per le quali le imprese possono entrate a far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità, previste disposizioni per i contratti di riallineamento retributivo, disposto un piano che anche in collaborazione con la stessa Rete del lavoro di qualità dovrà occuparsi di sistemazione logistica e supporto degli stagionali.

Info:
Camera dei Deputati, nota disegno di legge sul caporalato 
sintesi provvedimento Ministero del Lavoro 
sintesi provvedimento Mipaaf 

Source: Quotidiano Sicurezza