Congedo di maternità. Sono state rilasciate da Inps con la circolare n.148 del 12 dicembre 2019 alcune istruzioni sulle novità riguardanti la facoltà di fruire del beneficio dei cinque mesi esclusivamente dopo il parto introdotte dall’articolo 1, comma 485, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

La norma ha modificato il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ed è in vigore dal 1° gennaio 2019. Inps ricorda innanzitutto che può essere richiamata dalla dipendente esclusivamente con l’assenso del medico Ssn e del medico competente.

Articolo 16m comma 1,1: “è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

La documentazione necessaria per avvalersi di tale facoltà va acquisita dalla lavoratrice entro il settimo mese e deve interessare “l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta”.

La nota Inps riporta quindi indicazioni ed esempi pratici riguardanti i casi di: rinvio per ricovero del minore, flessibilità prevista dall’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, interdizione, indennità di maternità, malattia, rinuncia, part-time.

“Per quanto concerne l’erogazione dell’indennità di maternità nei casi di lavoro a tempo parziale, come da indicazioni fornite con la circolare n. 41 del 13/3/2006, la stessa deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”.

Info: Inps circolare n.148 del 12 dicembre 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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