È stato pubblicato sulla GU del 7 giugno il decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio che porta la data del 24 maggio 2016.

Il primo dei due articoli di cui il provvedimento si compone, integra il testo, con quello che qui sotto si riporta, del DM 24.12.2015*, nel paragrafo 2.6.2.dell’allegato 1, a proposito del miglioramento del progetto (di lavori della pubblica amministrazione

“Ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complesso… è assegnato un punteggio pari almeno al 5%… (maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche”.

Il decreto appena pubblicato aggiunge anche che “resta fermo:
a) l’obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore,
b) quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)
c) le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti”.

Sempre al paragrafo 2.6.2 dell’allegato del DM 24.12.2015 nella sezione verifica, ecco il nuovo testo aggiunto.
“Il progettista deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d’uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare la provenienza del materiale di recupero utilizzato… l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE”.

L’art. 2 del DM del 26 maggio – Articoli per l’arredo urbano- modifica anch’esso l’allegato 1 del DM del 2015 integrando la materia Criteri (premianti*, Ndr) ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano. Questa volta l’integrazione tocca al paragrafo 4..2.5. dell’allegato, al quale viene aggiunto questo testo:
“All’offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene è assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico”.

Anche questi beni devono essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie, e anche qui, come per i beni di cui all’art. 1 del DM appena pubblicato, per la verifica di conformità “valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità previsti nella corrispondente specifica tecnica” e la dichiarazione in ordine “alla provenienza del materiale di recupero utilizzato”, oltre “all’attestazione di marcatura CE”.

* Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici della pubblica amministrazione.

Info: Decreto 24 maggio 2016 GU 7 giugno 2016

Source: Quotidiano Sicurezza