Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2021 e in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021.

Il Governo ha previsto:

  • regioni e Province autonome in zona gialla passano in arancione;
  • zona rossa che scatta con l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
  • possibilità di misure restrittive che eguaglino la zona rossa o più severe adottabili dalle Regioni le Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
  • dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile in zona arancione spostamenti all’interno del Comune verso abitazione privata una volta al giorno dalle 5.00 alle 22.00, due persone oltre le conviventi, più i minori di 14 anni e persone non autosufficienti;
  • 3, 4, 5 aprile intero territorio nazionale in zona rossa, salvo la zona bianca, e spostamenti consentiti in ambito regionale con le modalità elencate sopra;
  • lavoro agile per lavoratori dipendenti figli sotto i sedici anni in DAD o in quarantena; figli minori di 14 anni “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e’ riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura”, Congedo parentale retribuito al 50%, anche a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • possibilità astensione dal lavoro in caso di figli 14-16 anni, senza retribuzione e contribuzione figurativa;
  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo e’ incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma puo’ essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.”;
  • misure di cui beneficiare in alternativa all’altro genitore che in contemporanea non ne avrà diritto;
  • stanziati 282,8 milioni di euro per il 2021;
  • 10,2 milioni 2021 per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Le FAQ del Governo aggiornate e in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021.

Info: Consiglio dei Ministri n.7 del 12 marzo 2021

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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