Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio sulla Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Il credito riguarda le spese sostenute da giugno ad agosto 2021 e sarà del 30% delle spese complessive inviate nell’ultima comunicazione inviata. Ogni comunicazione che si invia sostituisce la precedente.
Massimale 60mila euro. “Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021”.
Potrà essere usato in dichiarazione dei redditi o in compensazione. La voce Motivazioni del provvedimento, ricorda che la misure riguarda sia l’acquisto di Dpi e sanificazione, sia le spese per la somministrazione di tamponi Covid seguendo quanto indicato dall’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
In allegato al provvedimento figurano:
- Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione;
- Istruzioni per la compilazione;
- Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione.
Invio online, su portale Agenzia delle Entrate o tramite intermediari.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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