Pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro la circolare n.1 del 16 febbraio 2022 con chiarimenti circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, preposti e addestramento, derivanti dalle novità introdotte dall’art. 13 del Dl n. 146/2021, Decreto Fiscale.

Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta di una prima circolare sull’argomento e sarà seguita da una seconda. Affronta in primo luogo quanto previsto per il datore di lavoro nel nuovo comma 7 dell’articolo 37 del TU, ovvero obbligo formativo.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che dovrà attuare le previsioni del decreto e definire durate e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, modalità di svolgimento e di verifica, comprese le “verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Si tratta di un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro. La verifica dell’adempimento “potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.

Preposti. Il chiarimento riguarda in questo caso la formazione in corso nelle more dell’approvazione del prossimo accordo Stato Regioni, che secondo il nuovo decreto dovrà ridefinirne alcuni aspetti: modalità interamente in presenza e cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in base all’evoluzione dei rischi.

La sostituzione del comma 7 dell’articolo 37 e l’attesa del prossimo Accordo Stato Regioni non fanno venire meno l’obbligo formativo a carico dei preposti, e “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021″.

“I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza”.

Prima dell’approvazione del nuovo accordo gli obblighi previsti dal riformato comma 7 dell’articolo 37 del TU non costituiscono motivo di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Addestramento. I nuovi contenuti trovano immediata applicazione, anche per quanto riguarda il tracciamento nel registro informatizzato. Applicazione in vigore dal 21 dicembre 2021.

“L’addestramento consiste nella prova patica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro
anche informatizzato”

Obblighi violati in assenza di “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Non utilizzabile ai fini sanzionatori invece il tracciamento nel registro, comunque utile per le procedure accertative e probabilmente inserito in una prossima disposizione.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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