ROMA – Durc. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2016 il decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016 che riporta alcune modifiche al Decreto 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva.
Tre sono le integrazioni apportate al decreto 30 gennaio 2015. La prima riguarda il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 sulla Verifica di regolarità contributiva, dove nel passaggio “I soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili”, accanto alle parole “per l’attività edilizia” si aggiunge “nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.
Le altre due modifiche interessano quindi l’articolo 5 Procedure concorsuali. Sostituiti integralmente i commi 2 e 3 che ora divengono rispettivamente: “In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio”.
E: “In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003,n. 347.»
Info: Decreto 23 febbraio 2016 GU 19 ottobre 2016
Source: Quotidiano Sicurezza
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