ROMA – Durc online. Pubblicati dal Ministero del Lavoro con circolare n.33 del 2 novembre 2016 chiarimenti operativi in merito all’applicazione sulla disciplina del Durc online delle modifiche introdotte dal DM 23 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2016. Modifiche che hanno riguardato l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e le imprese sottoposte a procedura concorsuale. Ovvero articoli 2 comma 1 e 5 comma 2 e 3 del D.M. 30 gennaio 2015.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all’articolo 2, ovvero il fatto che la verifica delle Casse edili debba essere eseguita anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative” il Ministero chiarisce che l’iscrizione alle Casse edili riguarda ogni impresa che applica il CCNL edilizia (circolare n. 5/2008 e interpello n. 54/2008) e quindi “le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai sensi della L. n. 88/1989 – e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile”.

Articolo 5. Per quanto riguarda i commi 2 e 3 dell’articolo 5, ovvero impresa in fallimento e impresa in amministrazione straordinaria e la condizione di regolarità rispetto agli obblighi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e dell’apertura della procedura, il Ministero chiarisce che le integrazioni apportate dal D.M. 23 febbraio 2016 “sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n. 39/2004)”.

Ancora, “l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3)”.

Info: Ministero Lavoro circolare n.33 del 2 novembre 2016 Durc online 

Source: Quotidiano Sicurezza