Anche l’oggetto del parere espresso il 1.6.2016, prot. 156625 dal Ministero dello sviluppo, come quello di cui ci siamo occupati in precedenza riguarda l’installazione degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria, con la differenza che si occupa della dichiarazione di conformità degli impianti.
I riferimenti normativi sono gli stessi elencati nel nostro precedente articolo (DLgs 206/2007; DLgs 15/2016), ma, con specifico riferimento all’attività di installazione degli impianti elettrici. Idecreto Min. dello Sviluppo economico, di concerto con il Min. dell’Ambiente, 22 gennaio 2008, n. 37*:
1) trova applicazione “con riguardo a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, e ricompresi nell’ambito delle categorie elencate dal decreto e tra le quali sono per l’appunto presenti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere”;
2) trovano applicazione, per effetto dell’art. 5 del regolamento “gli interventi di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, debba essere redatto ad opera dell’impresa un progetto, mentre al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto”.
Per l’applicazione di cui al 2) l’impresa installatrice è tenuta** a rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la conformità degli impianti realizzati alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Se l’impresa intende affidare queste attività ad un prestatore stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea “è necessario che lo stesso prestatore, prima dell’effettuazione degli interventi richiestigli e tenendo conto dei tempi di istruttoria, invii alla Direzione generale. Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, corredata dai prescritti documenti e dichiarazioni.
Il prestatore deve anche informare della sua prestazione l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata.
* Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della L 248 2005, “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
** Ai sensi dell’art. 7 del regolamento.
Info: (Olympus) Ministero Sviluppo Economico parere n.156625 1° giugno 2016
Source: Quotidiano Sicurezza
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