Alla Commissione per gli Interpelli è pervenuta un’istanza relativa all’interpretazione dell’art. 12 del TU 81/08 in ordine alla valutazione dei rischi da agenti chimici sui luoghi di lavoro.
In particolare l’istante chiede di sapere se, tenuto conto che “nei siti contaminati, il datore di lavoro deve:
- individuare tutti i pericoli;
- valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti: a) a qualsiasi titolo nel sito contaminato, b) e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito”.
L’interpellante chiede se il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel manuale operativo pubblicato dall’Inail Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati.
La risposta (interpello n. 9 del 12/05/2016) della Commissione è sì, che il manuale dell’Inail “può costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa”. Del resto, sottolinea la Commissione “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro”. Puntualizza, peraltro il documento, che “il manuale operativo Inail pone essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute”, e che resta fermo l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza.
L’interpello richiama la definizione che di valutazione dei rischi dà l’art. 2 , co 1, lett. q) del TU 81/08*.
Inoltre, ricorda la Interpelli, l’art. 28, co. 1, del TU stabilisce l’obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Per quanto contenuto nel successivo co. 2, lett, b), dello stesso art. 28, al datore di lavoro spetta di indicare nel documento valutazione rischi, le “misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
* Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
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Source: Quotidiano Sicurezza
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