BILBAO – Panoramica e dettagli della legislazione europea in materia salute e sicurezza sul lavoro. Direttive, norme, linee guida, la direttiva quadro. Questo quanto affrontato da Eu-Osha in un post nel quale riassume provvedimenti e meccanismi che regolano la normativa europea sulla sicurezza. Le direttive vincolanti, gli orientamenti non vincolanti, affrontanti in un articolo che conduce ad approfondimenti su aree tematiche del sito, quindi documenti pratici e guide.

Articolo 153 del Trattato e direttiva quadro

Le misure comunitarie riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro vengono adottate dalla UE seguendo il dettato dell’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è questo che le conferisce competenza in materia, autorizzandola a utilizzare misure per la cooperazione e direttive che contengano prescrizioni minime che gli Stati devono applicare entro un termine stabilito e a partire dalle quali gli stessi Stati hanno la facoltà di adottare norme più severe.

Riportiamo per intero la prima parte dell’articolo 153 del Trattato: “1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 151 (primo articolo fondante riguardante l’impegno europeo per la promozione dell’occupazione e del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro Ndr), l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione;
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 166;
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
j) lotta contro l’esclusione sociale;
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio: a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese”.

Ciò che fa Eu-Osha nel suo post è mostrare quindi quanto si sia evoluta nel tempo la legislazione europea sulla sicurezza a partire dal Trattato, a partire ovviamente dalla direttiva quadro, ovvero dalla Direttiva 89/391, passando per le direttive immediatamente successive o più recenti riguardanti aspetti specifici come luoghi di lavoro e mansioni, attrezzature, rischi fisici, chimici, biologici, Dpi, ergonomia.

Norme e nuovo approccio

Oltre ad elencare le basi della legislazione, Eu-Osha elenca quindi i provvedimenti derivati dal cosiddetto “nuovo approccio” ovvero dalla possibilità di intervenire negli ordinamenti nazionali anche attraverso norme per l’armonizzazione tecnica, con l’entrata in gioco in questo caso degli organismi europei di normalizzazione. Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

“Il “nuovo approccio” si basa sui seguenti principi fondamentali: “Le direttive europee definiscono i “requisiti essenziali” per garantire un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza dei consumatori o dell’ambiente; Le direttive ispirate al “nuovo approccio” si basano sull’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 95 TCE), che prevede l’adozione di provvedimenti volti al miglioramento della libera circolazione delle merci.

Il compito di redigere le corrispondenti norme armonizzate in grado di soddisfare i requisiti essenziali dei prodotti stabiliti dalle direttive è affidato agli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC e ETSI);
si presume che i prodotti conformi alle norme armonizzate soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti (presunzione di conformità, marchio CE) e gli Stati membri devono accettare la libera circolazione di tali prodotti; l’utilizzo di tali norme resta facoltativo. È possibile applicare norme alternative ma, in tal caso, i produttori hanno l’obbligo di dimostrare che i loro prodotti soddisfano i requisiti essenziali”.

Linee guida

A completare la raccolta utile alla comprensione della normativa europea, Eu-Osha richiama infine le linee guida e la legislazione nazionale. Le guide della Commissione, le raccomandazioni del Consiglio, le comunicazioni.

Info: Eu-Osha, legislazione europea salute e sicurezza lavoro 

Source: Quotidiano Sicurezza