ROMA – Milleproroghe 2017. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017 la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative. In vigore dal 1° marzo 2017. Contestualmente in GU il Testo coordinato dello stesso Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244.
Per quanto concerne la proroga di termini per lavoro e politiche sociali, viene prorogato di sei mesi, ovvero dal 12 aprile al 12 ottobre 2017 il termine previsto dall’articolo 53 comma del Testo unico sicurezza lavoro per il mantenimento delle attuali disposizioni sui registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, rispetto al Sinp.
Contemporaneamente viene prorogato di ulteriori sei mesi dopo l’adozione del Sinp, il termine previsto dall’articolo 18 comma 1-bis del TU sicurezza lavoro relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
“A decorrere dal 1° gennaio 2018, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Macchine agricole. Il comma 2-ter dell’articolo 3 del decreto di conversione prevede che: “Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012″.
Prorogata al gennaio 2018 l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 che prevede per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione categorie protette in caso di nuove assunzioni.
Vengono estese al 2016 le prestazioni del Fondo Inail per le vittime dell’amianto eredi delle persone decedute per esposizione familiare o ambientale, con le domande corredate dalla documentazione necessaria che possono essere inviate entro il 31 marzo 2017.
Per quanto riguarda l’antincendio, il comma 2 dell’articolo 4 ha previsto che il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
Ancora, “il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, (Regola tecnica asili nido Ndr) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui allelettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1″.
Prorogata al 7 ottobre 2017 la scadenza per enti e privati responsabili delle nuove attività esistenti alla data di pubblicazione del Dpr 1 agosto 2011, n. 151 in merito alla presentazione dell’istanza preliminare. Tale proroga si applica “agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo regolamento”. Proroga al 31 dicembre 2017 per quanto riguarda i rifugi alpini.
Prorogata al 31 dicembre 2017 la scadenza prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto.
Sistri, proroga della esclusiva entrata in vigore del sistema dalla “data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017“.
Info: GU n.49 del 28 febbraio 2017 Legge 27 febbraio 2017 n.19
Source: Quotidiano Sicurezza
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