ROMA – Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto. Questo quanto istituito dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 21 settembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2016. Si tratta del fondo previsto dall’articolo 56 Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e pianificato dal Programma di interventi concernenti la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall’amianto negli edifici scolastici, sottoscritto dal Governo e dal Ministero dell’Ambiente il 31 maggio 2016.
Amministrazioni pubbliche
Il fondo avrà a disposizione 5,536 milioni per il 2016 e 6,018 ciascuno per il 2017 e il 2018, risorse che dovranno essere utilizzate dalle amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) per la pianificazione preliminare e definitiva di interventi su edifici pubblici. Una domanda all’anno, per interventi su uno o più locali.
Gli interventi finanziabili sono: progettazione preliminare e definitiva per rimozione e smaltimento amianto e cemento amianto da coperture. Presentati da realzione tecnica asseverata, stima dei lavori, cronoprogramma. Non posso essere richiesti più finanziamenti per un singolo intervento.
Non ammissibili invece: progettazione interventi di ripristino, progetti antecedenti il bando e spese per acquisto di beni mezzi e materiali.
Bando e priorità
Il fondo annuale verrà assegnato attraverso un bando pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e il finanziamento concesso con decreto del direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ci saranno dei criteri di priorità in base ai quali avranno precedenza in primo luogo progetti di interventi su edifici posti entro 100 metri da scuole, asili, parchi, impianti sportivi, strutture assistenziali, ospedali. Quindi progetti cantierabili in 12 mesi; su edifici già segnalati da autorità; “interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003”.
La somma concessa, assegnata per graduatoria e fino a esaurimento risorse, sarà erogata in questo modo: 30% all’ammissione; 40% a progetto definitivo: 30% al “momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi”.
Info: GU 25 novembre 2016 Decreto 21 settembre 2016
Source: Quotidiano Sicurezza
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