Entrerà in vigore il 22.07.2016 il Regolamento (DM ambiente 121/2016), sulle modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, e sui requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto*.

Il regolamento si applica ai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq e inferiori, obbligati, ma anche no…. a ritirare i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici; ai i distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (DLgs 49/2014), anche se non obbligati al ritiro.

Il comma 3 dell’art 2 del Decreto- Regolamento esclude dall’applicazione i RAEE professionali, (DLgs 49/2014).

Ci si può rifiutare di ritirare un RAEE di piccolissime dimensioni? Sì, qualora lo stesso “a- rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o b- qualora il rifiuto … risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se c- contenga rifiuti diversi dai RAEE”.

Altri argomenti sono riportati in altrettanti articoli del regolamento: il ritiro gratuito, il luogo del ritiro, il deposito preliminare alla raccolta eseguito presso i distributori, il trasporto dei RAEE, i distributori che vendono a distanza.

Il regolamento è munito anche di due moduli, il primo di annotazione dei RAEE dal luogo di ritiro al deposito preliminare, e il secondo di semplificazione del trasporto dei RAEE.

* Ai sensi dell’art.11, co 3 e 4, del DLGS 14 marzo 2014, n. 49.

Info: GU 7 luglio 2016 Decreto 31 maggio 2016 n.121 RAEE

Source: Quotidiano Sicurezza