ROMA – Allegati 3A e 3B trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.184 8 agosto 2016 il decreto 12 luglio 2016 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro che riporta Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Firma lavoratore, utilizzo piattaforma e nuovo allegato 3B. Tre sono sostanzialmente le integrazioni più significative apportate dal decreto, tutte in vigore dal 9 agosto 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione in GU. La prima chiarisce sull’invio delle comunicazioni e lo fa attraverso la modifica del comma 1 dell’articolo 4 del decrero del 9 luglio 2012:
“all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma“. Il riferimento è ovviamente alla piattaforma Inail.
Per quanto riguarda la seconda integrazione, riguarda in questo caso l’allegato 3A dal quale viene eliminata la “firma de lavoratore e la relativa nota 13. “All’allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008)
nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneita’ alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13”;
Infine l’allegato 3B, che viene sostituito integralmente dal nuovo che riporta alcune variazioni riguardanti il medico competente, le inidoneità e i rischi lavorativi.
Info: GU 8 agosto 2016 Decreto 12 luglio modifiche contenuti allegati 3A e 3B
Source: Quotidiano Sicurezza
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