Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 18 novembre 2021 la Legge 5 novembre 2021, n. 162 Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. In vigore dal 3 dicembre 2021. Si tratta della legge che modifica il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Per quanto riguarda l’attività della Consigliera di parità, le modifiche riguardano l’articolo 20 del Codice e prevedono: relazione ogni due anni “di monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto”; prima relazione da presentare entro il 30 giugno 2022.
L’articolo 2 riporta modifica all’articolo 25 del Codice, sulla discriminazione diretta e indiretta sul lavoro: contrastata anche per quanto riguarda le fasi di selezione, modifiche al comma 2 bis: “Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’eta’ anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonche’ di maternita’ o paternita’, anche adottive, ovvero in ragione della titolarita’ e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o puo’ porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalita’ degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunita’ di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera”.
Rapporto situazione del personale. Viene previsto per aziende non più con oltre 100 dipendenti ma 50 e ogni due anni. Le aziende sotto i 50 dipendenti sia pubbliche che private hanno la facoltà di redigerlo.
Il rapporto sarà redatto totalmente online, tramite applicativo pubblico del Ministero del Lavoro e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. Il Ministero pubblicherà gli elenchi delle aziende che avranno trasmesso i rapporti e delle aziende che non lo avranno trasmetto.
I rapporti saranno resi consultabili alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta. Questi ne inoltreranno i dati alle istituzioni nazionali in materia.
I contenuti e le indicazioni riguardanti il rapporto saranno definiti dal Ministero del Lavoro entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Riportiamo per esteso cosa questo dovrà dimostrare:
- “il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche’ l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennita’, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l’identita’ del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi’ essere raggruppati per aree omogenee”.
I dati dovranno riguardare anche, assunzione, reclutamento, qualificazione e formazione, conciliazione vita lavoro, ambienti di lavoro inclusivi. Il decreto definirà le modalità di accesso al documento da parte delle rappresentanze sindacali.
Sanzioni qualora le aziende non provvedano a inviarlo: dopo 12 mesi sospensione per un anno dei benefici contributivi . Fino a 5mila euro per rapporto mendace.
Articolo 46-bis. Dal 1° gennaio 2022 istituita la Certificazione della parità di genere: i parametri verranno definiti da prossimi Dpcm e riguarderanno ” retribuzione corrisposta, alle opportunita’ di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza”. Verrà istituito un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere.
Premialità. Per Certificazione nel 2022 esonero versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: fino all’1% e con limite di 50mila euro per ogni azienda. Limite complessivo di 50 milioni. Misura definita con decreto entro gennaio 2022.
Previsti punteggi premiali nella valutazione per fondi europei nazionali e regionali e inserimento dei conseguenti criteri in bandi e avvisi.
Gli sgravi 2022 potranno essere prorogati.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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Source: Quotidiano Sicurezza
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