Pubblicata dal Ministero dell’Interno – VVF la lettera circolare n.16746 del 6 novembre 2019 avente per oggetto Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR)-Porte pedonali esterne porte e cancelli industriali chiarimenti.
La nota riguarda l’avvenuta scadenza 1° novembre 2019 del periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo e la conseguente necessità di redazione della Dop dichiarazione di prestazione ai sensi ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 106/2017 con le collegate norme EN 14351-1:2006+A2:2016 e EN 13241:2003+A2:2016.
Così la nota: “Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004″.
Le norme citate non interessano le porte pedonali interne. Vengono riportate istruzioni in caso di porte per doppio uso interno ed esterno, per la modulistica richiesta dalla Scia e la Dichiarazione di conformità alla porta omologata.
La nota ricorda che l’omologazione e la commercializzazione di una porta antecedente il 1 novembre 2019 resta idonea fino al termine della validità.
Info: Norme prevenzione incendi – circolare n.16746 6 novembre 2019 porte resistenti al fuoco
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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