È necessario il possesso di un’abilitazione particolare per installare impianti elettrici occasionalmente fuori dall’Italia ma all’interno dell’Unione europea?
Questa la domanda che il Ministero dello Sviluppo economico si è visto porre da una ditta e alla quale ha risposto in questi giorni. Il Ministero ha dato atto che la materia è disciplinata:
a) da norme recate dai Trattati;
b) dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (riconoscimento delle qualifiche professionali), recepita con il DLgs 206/2007;
c) dalle modifiche operate dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo recepita con il DLgs 15/2016.
L’insieme delle norme intende “garantire i soggetti che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro il diritto di esercitare tale professione in un differente Stato membro in condizioni di parità con i cittadini di quello Stato”.
Il parag. 3 dell’ art.5 della direttiva del 2005 precisa che il prestatore che si sposta per offrire i propri servizi nel territorio di un altro Stato membro:
- “è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, e alle disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione”.
- non deve (art. 6 della direttiva), produrre alcuna autorizzazione, iscrizione o adesione ad un’organizzazione o ad un organismo professionale.
Il successivo art.7 della direttiva stabilisce che gli Stati membri possano “esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all’altro per fornire servizi”, deve informare in anticipo (dichiarazione preventiva) l’autorità competente dello Stato membro ospitante”.
La dichiarazione preventiva:
- deve “contenere informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale”
- è una “condicio sine qua non affinché l’impresa dichiarante possa considerarsi abilitata alla prestazione del servizio per l’anno in corso”.
- “stabilisce che entro un mese dalla ricezione della dichiarazione preventiva l’Autorità dello Stato ospitante informi il prestatore dell’esito dell’istruttoria”.
È prevista da parte dell’Autorità competente delle Stato ospitante la verifica delle qualifiche professionali, “nel caso di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica”. Alla verifica potranno seguire: a) la comunicazione al prestatore dell’assenso alla prestazione dei servizi, o b) la necessità del previo superamento di una prova attitudinale.
Il professionista potrà svolgere la propria prestazione di servizi a meno che l’Autorità dello Stato membro ospitante, entro un mese , non gli notifichi la presenza di elementi ostativi.
Info: (Olympus) Ministero Sviluppo Economico parere 3 giugno 2016 n.158051
Source: Quotidiano Sicurezza
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