Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 17 febbraio 2021 il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2021 concernente la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilita in misura pari al 6,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2020, adottato sulla base della delibera n. 181 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 13 ottobre 2020 – Registrato alla Corte dei Conti il 16/02/2021 al n. 293.
Come indicato in oggetto, il decreto fissa la riduzione per il premio 2020 riguardante l’assenza di infortuni nel biennio 2018/2019 al 6,81%.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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