ROMA – Obbligo defibrillatori per attività sportive non agonistiche. Sono state pubblicate dal Ministero della Salute e dal Ministero dello Sport con decreto 26 giugno 2017 le linee guida per le attività sportive relative all’obbligo di disporre di defibrillatore automatico in vigore dal 1° luglio 2017. Chi riguarda l’obbligo, chi è escluso.

Proroghe

L’obbligo per le società non dilettantistiche entrato in vigore ora deriva dalle proroghe al Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 che ha introdotto la dotazione di defibrillatori semiautomatici sia per i professionisti che per i dilettanti.

Per i professionisti l’obbligo è effettivamente attivo dal 2013, mentre per quanto riguarda lo sport non professionale è stato procrastinato attraverso i decreti 11 gennaio 2016, 19 luglio 2016 e con la Legge di conversione del 15 dicembre 2016 n.299.

Decreto 26 giugno 2017

L’obbligo di dotarsi e di impiegare defibrillatori semiautomatici per le società e per le associazioni dilettantistiche si intende assolto qualora venga utilizzato un impianto sportivo dotato dello strumento; qualora sia presente una persona formata “durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche”.

Da ciò consegue che ogni impianto utilizzato dalle società dovrà essere provvisto di defibrillatore e dovrà sempre esserci una persona pronta a utilizzarlo nel corso di competizioni. Di questo le società devono accertarsi prima dell’inizio di ogni gara.

Sono soggette all’obbligo tutte le società che praticano una delle discipline sportive indicate dal Coni con delibera 20 dicembre 2016, n. 1566. Non è previsto invece per le società che si occupano di discipline a ridotto impegno cardiocircolatorio articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, e golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili e che sono elencate nell’allegato A del decreto. L’obbligo non ricade infine sulle società in caso di gare al di fuori degli impianti sportivi.

In ultimo la formazione degli operatori. La formazione per l’uso dei defibrillatori degli operatori laici è disciplinata dalla circolare del 16 maggio 2014 e dall’Accordo stato regioni del 2015.

Info:
Ministero Salute, obbligo e decreto del 26 giugno 2017
Nota Ministero dello Sport

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

Source: Quotidiano Sicurezza