Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la circolare n.3/2019 11 febbraio con indicazioni operative in merito alla vigilanza sul reato di somministrazione fraudolenta reintrodotto dalla Legge 96/2018 nell’articolo 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015.

“La somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. L’Inl con il recente documento riporta indicazioni per il personale ispettivo a integrazione della precedente circolare n.10 11 luglio 2018. Due le principali ipotesi trattate: appalto illecito e somministrazione fraudolenta; somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito. Quindi le sanzioni e il regime temporale.

La fattispecie reato di somministrazione fraudolenta e già stata affrontata per quanto riguarda lo schema degli appalti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2011.

Preclusioni

Ancora in merito agli accertamenti ispettivi, una seconda circolare dell’Inl, la n.4/2019 riporta indicazioni operative  sulle preclusioni dell’accertamento, sul regime riguardante gli accertamenti di natura previdenziale e assicurativa.

“Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”. La norma trova applicazione “anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa”.

La circolare indica le ipotesi nelle quali operano le preclusioni durante le verifiche ispettive, i casi nei quali non si configura, quando viene espressamente esclusa e non opera.

In merito all’oggetto degli accertamenti e alla verbalizzazione, le indicazioni riguardano l’uso del libro unico LUL, il bisogno che nel verbale di primo accesso venga specificato l’oggetto dell’ispezione, il verbale interlocutorio, il verbale unico di conclusione, l’attività di vigilanza esclusiva in materia previdenziale e/o assicurativa.

L’argomento è stato già affrontato nei seguenti documenti: Inl nota 120/2017/RIS del 13 aprile 2017, circolare Inps n. 226/1996 e n. 124/1998, Inail circolare n. 86/2004. 

Info: Inl circolare n.3 11 febbraio 2019, circolare n.4 11 febbraio 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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