ROMA – Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. È stata pubblicata da Inail e ripresa dal Ministero del Lavoro la circolare n.48 del 2 novembre 2017 con istruzioni operative per i datori di lavoro in merito agli obblighi assicurativi e alla tutela della sicurezza dei lavoratori inquadrati secondo le modalità individuate dalla Legge 81/2017.

Obbligo assicurativo e tariffe

La circolare indica quanto ai fini assicurativi la lavorazione in modalità “agile” non sia differente dalla lavorazione “normale”: non decadono i requisiti oggettivi e soggettivi della prestazione lavorativa, e in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”. Nessuna variazione anche sulla retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa, Inail rileva che in merito ai lavoratori “agili”, questi vengono assicurati alla stregua degli altri “col solo limite del rischio elettivo”; gli infortuni nel luogo prescelto fuori dall’azienda sono tutelati qualora siano connessi alla prestazione lavorativa; gli incidenti in itinere sono tutelati per percorsi affrontati per la prestazione lavorativa e come indicato dalla Legge 22 maggio 2017 n.81 articolo 23 comma 3 in relazione alla “necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.

Tutelate le attività prodromiche e accessorie connesse alle mansione ma in ogni caso: “l’accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.

La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”.

Sicurezza sul lavoro e datori di lavoro

La circolare riporta in un paragrafo le misure per la garanzia della salute e della sicurezza del lavoratore previste dall’articolo 22 comma 1 della Legge 81/2017, ovvero l’informativa che il datore di lavoro deve consegnare al dipendente e al Rls con rischi della mansione generici e specifici e dettagli sulle attrezzature. Allo stesso modo il lavoratore deve cooperare per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Comma 2 articolo 22.

Ministero Lavoro 15 novembre

Infine ancora adempimenti del datore di lavoro per la denuncia ai fini assicurativi. Non va effettuata nuova denuncia in caso di lavoratore in modalità agile che mantenga la precedente circostanza di rischio. Dovrà invece effettuare denuncia di esercizio il datore di lavoro che non abbia un precedente rapporto con Inail.

È presente l’obbligo di comunicazione dell’impiego in modalità agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della Legge 81/2017 (“L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni”).

Sul sito del Ministero del Lavoro sarà rilasciato dal 15 novembre 2017 il modello per la comunicazione necessaria. I dati inviati al Ministero saranno quindi condivisi con Inail, per aggregare informazioni, monitorare e valutare eventuali aggiornamenti delle politiche assicurative.

Info: Inail circolare n.48 del 2 novembre 2017

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

Source: Quotidiano Sicurezza