ROMA – Regola tecnica antincendio campeggi con oltre 400 persone. Pubblicati dai Vigili del Fuoco con nota n.11257 del 16 settembre 2016 dei chiarimenti riguardanti il DM 28 febbraio 2014 e che integrano i primi indirizzi applicativi in merito diffusi con nota del 12 settembre 2014.
Distanze rifiuti, illuminazione, tende, parcheggi
Quattro sono gli aspetti della Regola tecnica affrontati dalla nuova circolare, il primo riguarda le distanze tra unità abitative aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti e richiama le disposizioni indicizzate dalla Regola tecnica al Titolo I punto 5.1 (Locali adibiti a depositi e depositi all’aperto) e Titolo II B.2.3 (Precauzioni particolari e aggiuntive).
La circolare chiarisce che per aree destinate a deposito rifiuti, intese come aree nella quali vengono accumulate in attesa di essere smaltite grandi quantita di materiali, non vengono considerate quelle per i “singoli bidoni per uso domestico o comunque 3/4 di essi”, luoghi “tipicamente a servizio di un’isola o di un esiguo numero di unità abitative”.
L’illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione è il secondo tema affrontato, in particolare l’illuminazione di sicurezza e i percorsi di sicurezza, con richiamo in questo caso i punti 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II.
La circolare informa che il normatore non ha “inteso estendere l’illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio, ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all’area di sicurezza, zona parcheggio”. Da ciò deriva che, restando ferma la visibilità della segnaletica di sicurezza da ogni punto della struttura, la norma non interessa in questo caso i vialetti tra le abitazioni e i percorsi interni tra le isole.
Il terzo quesito riguarda i carrelli tenda e gli air camping. Richiamando il Titolo II Prospetto 3 della Regola tecnica la circolare chiarisce che i veicoli citati devono essere considerati “tende con mezzo”.
Parcheggi auto a ridosso delle unità abitative per le zone dei campeggi classificate come D ed E, sicurezza ed evacuazione, è l’ultimo quesito presentato. La nota informa che una distanza “non inferiore ad 1 m può essere considerata idonea”.
Info: VVF nota 11257 del 16 settembre 2016 chiarimenti campeggi DM 2/2014
Source: Quotidiano Sicurezza
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